Cassa Forense – Contributi in autoliquidazione

AVVISO per gli Iscritti a Cassa Forense – eccedenze contributi soggettivo ed integrativo
Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione

Contributo soggettivo ed integrativo

Le eventuali eccedenze a titolo di contributo soggettivo ed integrativo, calcolate automaticamente in sede di compilazione telematica del mod. 5, devono essere versate in due rate, di pari importo entro i termini di scadenza di seguito indicati:

  • 31 luglio (I rata autoliquidazione)
  • 31 dicembre (II rata autoliquidazione)

oppure

  • in unica soluzione entro il 31 luglio.
Normativa: DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE
    • GLI AVVOCATI E I PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA

Gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere, in sede di autoliquidazione con il Mod. 5 annuale, la seguente contribuzione:

    • a titolo di contributo soggettivo,  il 14% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito detratto quanto già pagato, tramite M.Av., a titolo di contributo soggettivo minimo.

Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

(Gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa che beneficiano della riduzione a metà del contributo soggettivo minimo sono, comunque, tenuti al versamento delle eccedenze per la parte di reddito IRPEF e/o volume di affari IVA non coperti dal contributo minimo ordinario).

    • a titolo di contributo integrativo, il 4% sul volume di affari IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.AV.

I praticanti abilitati e gli avvocati, iscritti alla Cassa, che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo, devono versare, in sede di autoliquidazione, il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo, già assoggettato ad IVA – legge 22 marzo 1995 n.85) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.

    • I PENSIONATI DI VECCHIAIA ISCRITTI ALLA CASSA

Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):

    • il contributo soggettivo nella misura pari al 14% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto;
    • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.

Dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):

    • il contributo soggettivo nella misura del 7% fino al previsto tetto pensionistico e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
    • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.
    • I PENSIONATI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA CASSA (per le pensioni con decorrenza a partire dal 1°/02/2010)

Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa (con decorrenza pensionistica a partire dal 1°02/2010), a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):

    • il contributo soggettivo nella misura pari al 7% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto.
    • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.
    • I PENSIONATI DI INVALIDITA’ ISCRITTI ALLA CASSA

I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia), possono, volontariamente, versare il contributo soggettivo modulare per finanziare una quota aggiuntiva di pensione, nella misura percentuale compresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

La volontà di contribuire deve essere espressa in sede di compilazione del mod.5, con l’indicazione della misura della percentuale scelta. Tale percentuale potrà essere variata una sola volta, in aumento o in diminuzione prima del termine di scadenza per il versamento (31 dicembre). Non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo oltre la prevista scadenza vengono restituite.

Contributo Soggettivo Modulare Volontario

Il contributo soggettivo modulare volontario deve essere versato in unica soluzione, tramite bollettini M.Av. prodotti dall’apposita procedura di invio del mod.5, entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è data la adesione.

Cordiali saluti.
Benedetta Zambon