Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 11-07-2017 – Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 15-03-18 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

[ il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, visto il provvedimento sub A), ossia la pronuncia del Giudice unico del Tribunale di inammissibilità del ricorso per liquidazione dei beni per assenza del requisito di meritevolezza, aveva deliberato di svolgere intervento adesivo nel reclamo proposto dal debitore; visto il provvedimento sub B), ossia la pronuncia del Tribunale in composizione collegiale che, rigettando il reclamo, conferma l’assunto per cui la meritevolezza è requisito per accedere anche alla procedura di liquidazione dei beni, valuterà a breve eventuali iniziative, stante la particolare rilevanza della questione e l’opportunità che su di essa intervenga una pronuncia di legittimità, ovvero un chiarimento normativo ]

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, nella seduta del 9.4.18, considerando la singolarità della tesi affermata dal Tribunale di Pordenone (per cui la meritevolezza del sovraindebitato sarebbe requisito già per accedere alla procedura di liquidazione, e non solo per fruire, all’esito della stessa, del beneficio della esdebitazione) e la grande rilevanza non solo teorica ma anche pratica della questione, ha deliberato, pur nel contrasto giurisprudenziale sulla ricorribilità per cassazione di provvedimenti della natura in oggetto, di proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, nell’auspicio di ottenere comunque l’enunciazione di un principio di diritto chiarificatore sul punto. Il ricorso (download) ha il numero di R.G. 17092/18. ]

A) Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 11-07-2017

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO OLTRE CHE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ RIGUARDA ANCHE QUELLO DELLA MERITEVOLEZZA E CIÒ È TESTIMONIATO DAL FATTO CHE È PREVISTO CHE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DEBBA CONTENERE ANCHE LE INDICAZIONI NECESSARIE IN ORDINE ALLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E ALLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

[ con riguardo a tale ultimo profilo, il ricorrente ha assunto una obbligazione fideiussoria per un importo ingente nei confronti di terzi soggetti la cui entità non è all’evidenza congrua rispetto alla propria capacità reddituale e patrimoniale siccome desumibile dalla documentazione in atti;
rilevato che il ricorrente non ha prodotto copia della fideiussione citata impedendo così al Tribunale un controllo “sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda“;
rilevato altresì che pure gli avvisi di accertamento sono divenuti incontestabili a seguito di mancata impugnazione , senza che il ricorrente abbia dato prova (invero neppure offerta), dell’impossibilità di venire a conoscenza di tali atti impositivi , limitandosi ad una generica e invero insufficiente difesa (risiedere all’estero all’epoca della notifica degli avvisi di accertamento); né dalla documentazione offerta vi è evidenza di interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate al fine di sollecitare provvedimenti di autotutela , possibili ove dimostrata la fondatezza delle proprie ragioni;
ritenuto, in definitiva, che il debitore non ha dato prova di aver impiegato la diligenza necessaria nell’assunzione delle obbligazioni né di aver fatto quanto nelle proprie possibilità per ridurre / contrastare le pretese erariali , vieppù considerato che secondo quanto dedotto dal ricorrente sarebbero state (in parte) infondate; ]

B) Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 15-03-18 (decisione sul reclamo avverso il provvedimento A)

IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA “MERITEVOLEZZA” NEL PIANO DI LIQUIDAZIONE, RISPETTO ALLE ALTRE DUE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE N. 3/2012, OSSERVA IL TRIBUNALE CHE L’ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 3/2012 PREVEDE CHE IL PIANO STA INAMMISSIBILE SE RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 2 LETT. A) E B) DELLA LEGGE MENZIONATA E QUINDI SE IL DEBITORE:
A) È SOGGETTO A PROCEDURE CONCORSUALI DIVERSE DA QUELLE REGOLATE DAL PRESENTE CAPO;
B) HA FATTO RICORSO, NEI PRECEDENTI CINQUE ANNI, AI PROCEDIMENTI DI CUI AL PRESENTE CAPO.
LA DOMANDA DEVE ESSERE, POI, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 9, CO. 2 E CO. 3, L N. 3/2012.
ART 9 CO. 2: – UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DEVONO ESSERE DEPOSITATI :
1) ELENCO DI TUTTI I CREDITORI (CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE);
2) ELENCO DÌ TUTTI I BENI DEL DEBITORE (E DEGLI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI);
3) DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI;
4) ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO;
5) ELENCO SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E FAMIGLIA (ALLEGANDO IL CERTIFICATO DELLO STATO DI FAMIGLIA).
ART 9 CO. 3:
NEL CASO IN CUI IL DEBITORE SVOLGA ATTIVITÀ D’IMPRESA: SCRITTURE CONTABILI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI CON DICHIARAZIONE CHE NE ATTESTI LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE.
INOLTRE, ALLA DOMANDA (ART. 14 TER CO 3 LEGGE N. 3/2012) VANNO ALLEGATI:
– L’INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE (CON INDICAZIONI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI) E
– UNA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL’OCC CONTENENTE:
A) L’INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI;
B) L’ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE;
C) IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI;
D) L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI;
E) IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA DOMANDA.
AGGIUNGE, ANCORA, LA LEGGE CITATA CHE LA DOMANDA È INAMMISSIBILE SE LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NON CONSENTE DI RICOSTRUIRE COMPIUTAMENTE LA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.
INFINE, IL PROVVEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE È SUBORDINATO (ART. 14 QUINQUIES L. N. 3/2012) ALL’ULTERIORE VERIFICA CIRCA:
– LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 14 TER (SOPRA DESCRITTI) E
– L’ASSENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.
DA TALE DISAMINA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE EMERGE, TRA L’ALTRO, COME LA RELAZIONE DELL’O.C.C. DEBBA ANCHE INDICARE LE “CAUSE DELL’INDEBITAMENTO” E LA “DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI”.
PER TALE RAGIONE, SI REPUTA DEL TUTTO CORRETTA LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL GIUDICE DESIGNATO, NELL’AMBITO DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE, DEL REQUISITO DELLA “MERITEVOLEZZA”.

[ Nel caso specifico, si concorda anche con il giudizio espresso circa l’insussistenza di tale requisito con riferimento alle due consistenti esposizioni debitorie a carico di xxxxxxxx xxxxx derivanti dalla fideiussione prestata e dagli avvisi di accertamento divenuti definitivi.
Sotto il primo profilo, infatti, si osserva che, sebbene la società a favore della quale xxxxxxxx ha prestato una fideiussione fino alla concorrenza dell’importo di euro 480.0000,00 sia fallita due anni dopo l’assunzione della garanzia, l’importo di detta fideiussione, ove rapportata alle capacita patrimoniali del debitore (il reddito d’impresa di xxxxxxxx nel periodo di imposta 2013 ammonta a euro 14.805,00, nel periodo di imposta 2014 ammonta ad euro 18,280,00, nel periodo di imposta 2015 ammonta a 22.597,00), era con ogni evidenza troppo elevato.
Quanto all’altro profilo relativo agli avvisi di accertamento per una somma complessiva pari a euro 611.883,72, si osserva come la spiegazione fornita per giustificare la mancata impugnazione degli stessi, da un lato, è generica e priva di corredo probatorio (assume xxxxxxxx di non aver avuto tempestivamente notizia degli avvisi di accertamento per il fatto di trovarsi all’estero per lavoro), e, dall’altro, è assai poco convincente, posto che si adduce di avere acquisito il parere postumo del commercialista dott. xxxxxxx che avrebbe sconsigliato l’impugnazione degli avvisi (lo stesso avrebbe confermato detta circostanza con nota del 4/11/2015) quando, invece, lo stesso dott. xxxxxxx recentemente (si veda e-mail del 1214/2017 doc. 9), in seguito ad una richiesta di chiarimenti del “gestore” della crisi avv. xxxxxxx, scriveva che “sulla base delle sole informazioni preliminari raccolte per le vie brevi dal contribuente, si può ragionevolmente affermare che gli accertamenti avrebbero potuto trovare una non del tutto irrilevante riduzione sia in termini di imposte che di sanzioni, pur non essendo possibile in questa fase quantificare alcun tipo di percentuale”.
Per tali ragioni, si reputa condivisibile la valutazione compiuta dal giudice designato sotto il profilo della mancanza di diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni ]

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Bolzoni, 19-03-2018 – PROPOSTA DI ACCORDO

NON E’ AMMISSIBILE LA PROPOSTA DI ACCORDO, PERCHE’ IL PIANO APPARE INIDONEO A DARE AI CREDITORI UNA CONCRETA PROSPETTIVA DI SODDISFACIMENTO DEI PROPRI CREDITI, SE:

– IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI E’ DEL TUTTO ALEATORIO, IN QUANTO FONDATO SUL POSSIBILE ESITO POSITIVO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI (seppur considerato che l’art. 8, 1 co. L. n. 3/2012 afferma che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possa avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri, ciò non significa che i crediti futuri con i quali il ricorrente intende soddisfare i creditori possano essere ipotetici o, come nel caso di specie, basati sul presupposto di poter ottenere l’accertamento degli stessi attraverso il ricorso ad una procedura giudiziaria dall’esito non scontato)

– IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI E’ DI IMPOSSIBILE REALIZZO NEI TEMPI E MODI INDICATI, ATTESO CHE LA SOMMA MENSILE VALUTATA SUFFICIENTE PER IL MANTENIMENTO E’ TROPPO ESIGUA PER GARANTIRNE LA SOPRAVVIVENZA (la corresponsione mensile per il pagamento dei debiti prevista dalla proposta equivale ad una detrazione dalla retribuzione che si fonda sul presupposto di una spesa per il mantenimento che appare poco realistica e poco praticabile: considerato il concorso al mantenimento della figlia minorenne, stabilito giudizialmente, per il debitore resterebbe somma che non è certamente sufficiente per il mantenimento mensile di una persona neppure a titolo di alimenti posto che, divisa per trenta giorni, permetterebbe una spesa giornaliera che certo non consente neppure di sostenere le spese per tre modesti pasti)

LA PROPOSTA DI ACCORDO DEVE ESSERE COMPLETA, E INDICARE TRA I DEBITI QUELLI NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI E PER IL COMPENSO DELL’OCC.

LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL PIANO PROPOSTO RILASCIATA DAI TERZI SE SOTTOSCRITTA IN ATTO SEPARATO DALLA PROPOSTA NON E’ CONFORME AL DETTATO LEGISLATIVO (l’art. 8 co. 2 L. n. 3/2012 prevede che il soggetto che conferisce, anche in garanzia della fattibilità dell’accordo, dei “redditi o beni sufficienti per assicurare l’attuabilità dell’accordo”, deve sottoscrivere la proposta)

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Bolzoni, 28-03-2018 – Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Dall’Armellina 14-06-18 – PIANO DEL CONSUMATORE

A) Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Bolzoni, 28-03-18

NON È AMMISSIBILE IL PIANO DEL CONSUMATORE SE, CONCESSO AGLI ISTANTI IL TERMINE DI CUI AL COMMA 3 TER DELL’ART.9 L. N. 3/2012 PER APPORTARE INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA, GLI ISTANTI HANNO FORNITO AL GIUDICE DEI CHIARIMENTI ALLE OSSERVAZIONI DALLO STESSO FORMULATE, E RICONOSCIUTO DI AVER COMMESSO DEGLI ERRORI NELL’INDICARE GLI IMPORTI DEI DEBITI, MA NON HANNO APPORTATO ALCUN EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA: IL PIANO DEL CONSUMATORE DEVE ESSERE CORRETTO CON LA PRECISA SOSTITUZIONE DELLE PARTI ERRONEE CON QUELLE ESATTE, PERCHÈ ALTRIMENTI I CREDITORI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA E DEL DECRETO (COME PREVISTO DALL’ART. 12 BIS, NORMA LA CUI FINALITÀ È CONSENTIRE AI CREDITORI DI CONTESTARE LA CONVENIENZA DEL PIANO, ART. 12, CO. 4, O SVOLGERE ALTRE CONTESTAZIONI) AVREBBERO A DISPOSIZIONE UN PIANO CON INFORMAZIONI CONFUSE E NON RAPPRESENTATIVE DELLA REALTÀ.

B) Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa DAll’Armellina, 14-06-18 [ decisione sul reclamo avverso il provvedimento A), in cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone aveva deliberato di svolgere intervento adesivo ]

LA MEMORIA INTEGRATIVA (NELLA FATTISPECIE TEMPESTIVAMENTE INOLTRATA CON IL PCT, NON ESSENDO RILEVANTE CHE LA “QUARTA PEC”, DI APERTURA DELLA BUSTA DA PARTE DELLA CANCELLERIA, FOSSE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE) PUO’ SUPERARE I PROFILI DI INAMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI ACCORDO OVE DA ESSA RISULTI UNA RICOSTRUZIONE ADEGUATA E COMPRENSIBILE DELLA NATURA, AMMONTARE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI DEBITI OGGETTO DEL PIANO PROPOSTO.

Testo integrale

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 28-02-2018 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

IN SEDE DI RICORSO PER LIQUIDAZIONE DEI BENI, L’ISTANZA DEL SOVRAINDEBITATO DI CONTINUARE AD OCCUPARE L’IMMOBILE OVE RISIEDE È ACCOGLIBILE SOLO IN PRESENZA DI GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI (NELLA FATTISPECIE: NEPPURE DEDOTTE), RILEVATA LA INCOMPATIBILITÀ DI TALE STATO DI FATTO CON LE ESIGENZE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE, ESSENDO DI NOTORIA EVIDENZA CHE L’OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE (NELLA FATTISPECIE: UNICO CESPITE MESSO A DISPOSIZIONE DEI DEBITORI) RAPPRESENTA UN IMPEDIMENTO ALLA ESITAZIONE DELLO STESSO.

Corte di Cassazione, Sezione I, Estensore Dott. Dolmetta, sentenza 23-02-2018 n. 4451

Sulla ammissibilità o meno del ricorso per cassazione

[provvedimento impugnato: provvedimento del Tribunale di Asti … che ha rigettato il reclamo presentato dagli attuali ricorrenti contro il provvedimento con cui lo stesso Tribunale in composizione monocratica ha respinto l’istanza di omologazione del piano proposto nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come integrata dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221]
LA RECENTE GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE NON ESCLUDA A PRIORI LA RICORRIBILITÀ EX ART. 111 COST. DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI, RICONOSCENDOLA PER CONTRO LADDOVE SI TRATTI DI PROVVEDIMENTI NON GIÀ GESTORI, BENSÌ DECISORI E PUNTUALIZZANDO, AL RIGUARDO, CHE CI SI TROVA DI FRONTE A IPOTESI DI PRODUZIONE DI «GIUDICATO REBUS SIC STANTIBUS» (CFR., TRA LE ULTIME PRONUNCE, CASS., 28 SETTEMBRE 2017, N. 22693; CASS., 22 GIUGNO 2017, N. 15548; CASS., 21 NOVEMBRE 2016, N. 23633; CASS., 16 SETTEMBRE 2015, N. 18194; CASS., 10 MAGGIO 2013, N. 11218). E’ ORIENTAMENTO TRADIZIONALE DI QUESTA CORTE RITENERE AMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. NEI CONFRONTI DEI PROVVEDIMENTI CHE SIANO DOTATI DEI REQUISITI DELLA DEFINITIVITÀ E DELLA DECISORIETÀ. AD AVVISO DEL COLLEGIO, IL PROVVEDIMENTO CHE HA OGGETTO L’OMOLOGA DEL PIANO DI RISANAMENTO RISULTA DOTATO NON SOLO DEL REQUISITO DELLA DEFINITIVITÀ – NON ESSENDO CERTO REVOCABILE IN DUBBIO CHE LO STESSO SIA «NON ALTRIMENTI IMPUGNABILE» -, MA PURE DI QUELLO RAPPRESENTATO DALLA DECISORIETÀ. SECONDO QUANTO INDICATO DALLA PRONUNCIA DI CASS. SS. UU. 28 DICEMBRE 2016 N. 27073, QUESTO REQUISIVO RISULTA A SUA VOLTA SCOMPONIBILE IN DUE PROFILI, PERALTRO INTIMAMENTE COLLEGATI TRA LORO, QUANDO NON INTERDIPENDENTI: IL «CARATTERE CONTENZIOSO DEL PROCEDIMENTO» CHE IN CONCRETO VENGA CONSIDERATO; L’IDONEITÀ DEL PROVVEDIMENTO, CHE LO CONCLUDE, A «DECIDERE SU DIRITTI SOGGETTIVI», SECONDO QUANTO È «EFFETTO TIPICO DELLA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA, DI QUELLA CIOÈ CHE SI ESPRIME SU UNA CONTROVERSIA». ORA, CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO SULL’OMOLOGA DEL PIANO DI RISANAMENTO IL PROFILO DEL CARATTERE CONTENZIOSO RISULTA SODDISFATTO DALLA PRESCRIZIONE DI CUI ALL’ART. 12 BIS DELLA LEGGE DEL SOVRAINDEBITAMENTO, IN SPECIE LÀ DOVE LA NORMA VIENE A PRESCRIVERE CHE IL GIUDICE «FISSA IMMEDIATAMENTE CON DECRETO L’UDIENZA, DISPONENDO, A CURA DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, LA COMUNICAZIONE, ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA, A TUTTI I CREDITORI DELLA PROPOSTA E DEL DECRETO».
(L’ordinanza di Cass. n. 6516/2017, richiamata a conforto dalla resistente, non s’attaglia in realtà alla fattispecie tipo che è qui concretamente in esame. In effetti, tale pronuncia riguarda il caso del provvedimento di rigetto del reclamo avverso quello relativo all’ammissibilità del piano di risanamento ai sensi dell’art. 10 legge citata, che per l’appunto viene dichiarato non impugnabile ex art. 111 Cast. Nella presente sede propriamente rileva invece – come si è già esplicitato – la diversa ipotesi del provvedimento di rigetto del reclamo avverso quello inerente all’omologa del piano di cui agli artt. 12 e 12 bis della medesima legge. Per la stessa ragione risultano non conferenti alla presente sede la sentenza di Cass., l febbraio 2016 n. 1869 e le ordinanze di Cass., 8 agosto 2017 n. 19470 e di Cass., 3 novembre 2017 n. 26201, che pure si sono espresse nel senso della non ricorribilità per cassazione avverso provvedimenti attinenti alla procedura di sovraindebitamento. Tutte queste pronunce concernono infatti non già la fase finale della procedura di sovraindebitamento, come rappresentata dall’omologa, bensì la fase iniziale ovvero momenti intermedi di tale procedura.
Riguardo al tema specificamente presentato dalla fattispecie qui in giudizio constano, dunque, due soli precedenti di questa Corte. Il primo è fornito dalla sentenza di Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328, che ritiene ammissibile la ricorribilità ex art. 111 contro il provvedimento di reclamo di quello relativo all’omologa, pur senza svolgere una specifica motivazione in proposito. L’altro è dato dall’ordinanza l agosto 2017, n. 19117, che per contro ha valutato di per sé stesso inammissibile il ricorso avverso il decreto di annullamento di quello di omologa del presentato piano. A sostegno della soluzione così adottata quest’ultima pronuncia ha posto, essenzialmente, il rilievo che «ai sensi dell’art. 12 comma 2, della legge citata il procedimento di omologazione … è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. pro. civ.)»; e, ancor più in particolare, che «in base all’art. 742 cod. proc. civ., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall’art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca». Il Collegio non ritiene di condividere la prospettiva assunta dalla pronuncia per ultimo richiamata, né la soluzione che la stessa è venuta ad accogliere. In proposito, va rilevato come la disposizione letterale della norma dell’art. 12 – non diversamente, del resto, da quanto proponga quella dell’art. l0 della medesima legge (così, in termini coincidenti: «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento») – contenga, a ben vedere, due indicazioni di segno contrario alla prospettiva adottata dall’ordinanza.
Essa, anzitutto, viene a fare affiorare il dubbio se l’applicazione della disciplina camerale sia riferibile (anche) al provvedimento che decide sul reclamo dell’omologa o se a quest’ultimo non sia invece riservato un destino a sé stante. La stessa, soprattutto, sottolinea in maniera forte che, comunque, l’applicazione della disciplina camerale non è automatica, ma frutto (per sé, eventuale) di riscontri specifici e ragionati, in quanto espressamente subordinata al rispetto del limite dell’effettiva sua compatibilità con le caratteristiche della procedura del sovraindebitamento. )

Corte di Cassazione, Sezione VI, Estensore Dott. Ferro, ordinanza 01-03-2018 n. 4786

Sulla ammissibilità o meno del ricorso per cassazione

[provvedimento impugnato: decreto Trib. Milano … , con cui è stato rigettato il reclamo proposto avverso il decreto dello stesso ufficio … di inammissibilità della domanda di liquidazione già depositata dalla debitrice ex art.14ter l. n.3/2012 tramite OCC e ritenuta carente di documentazione essenziale e di sottoscrizione autenticata]
LA INAMMISSIBILITÀ DISCENDE DAL PRINCIPIO, QUI DA RIBADIRE, PER CUI «IL DECRETO REIETTIVO DEL RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’AMMISSIBILITÀ DEL PIANO DEL CONSUMATORE DI CUI AGLI ARTT. 6, 7, COMMA 1 BIS, ED 8 DELLA I. N. 3 DEL 2012, NON PRECLUDENDO A QUEST’ULTIMO – BENCHÈ NEI LIMITI TEMPORALI PREVISTI DALL’ART. 7, COMMA 2, LETT. B), DELLA MEDESIMA LEGGE – DI PRESENTARE UN ALTRO E DIVERSO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI SUOI DEBITI, È PRIVO DEI CARATTERI DELLA DECISORIETÀ E DEFINITIVITÀ, SICCHÉ NON È RICORRIBILE PER CASSAZIONE.» (CASS. 1869/2016), INDIRIZZO CONFERMATO POI DA CASS. 6516/2017 (E CASS. 19117/2017 E 20917/2017, PER IL PIANO DEL CONSUMATORE) PER LA QUALE «IL DECRETO REIETTIVO DEL RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO CHE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE LA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO È PRIVO DEI CARATTERI DELLA DECISORIETÀ E DEFINITIVITÀ, NON DECIDENDO NEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI SU DIRITTI SOGGETTIVI, E NON ESCLUDE, PERTANTO, LA REITERABILITÀ DELLA PROPOSTA MEDESIMA, SICCHÉ NON È RICORRI BILE PER CASSAZIONE»; NELLA FATTISPECIE ANCHE IL TRIB. MILANO SI È LIMITATO AD ESCLUDERE LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE INOLTRATA, IN PRIMO LUOGO DIFETTANTE DELLA NECESSARIA RELAZIONE DELL’OCC, GIUSTIFICATAMENTE NON ACCLUSA PER COMPROVATA MANCANZA DI CONDOTTA COOPERATIVA DELLA DEBITRICE, NON PRESENTATASI AGLI INVITI RIVOLTILE.

Tribunale di Udine, Giudice Dott. Massarelli, 22-11-2017 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

IL PICCOLO IMPRENDITORE CHE ACCEDE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI PUO’ CONTINUARE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE DA CUI TRAE GUADAGNO.
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI NON RIENTRA NEL PATRIMONIO DA LIQUIDARE.
IL GUADAGNO DELLA ATTIVITA’ DI PICCOLA IMPRESA RIENTRA NEL PATRIMONIO DA LIQUIDARE PER QUANTO ECCEDE IL LIMITE DI ESCLUSIONE, FISSATO TENUTO CONTO DELL’ELENCO DELLE SPESE PERSONALI NECESSARIE PER CONSENTIRE UNA DIGNITOSA ESISTENZA.

Tribunale di Pordenone, Collegio, 18-01-2018 – PROPOSTA DI ACCORDO

NELLA PROCEDURA PER LIQUIDAZIONE DEI BENI NON SONO IMPEDITIVI, QUALI ATTI IN FRODE AI CREDITORI, CONTRATTI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI STIPULATI ANTERIORMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO, E PERTANTO NOTI AI CREDITORI I QUALI HANNO ESPRESSO IL LORO VOTO E VALUTATA LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA NELLA CONSAPEVOLEZZA DEI PREDETTI RAPPORTI CONTRATTUALI.
INFATTI COSTITUISCONO ATTI IN FRODE AI CREDITORI QUELLE CONDOTTE CAPACI DI INCIDERE SUL PATRIMONIO DI CONOSCENZA DEI CREDITORI E QUINDI SULL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LORO VOLONTÀ E CHE ABBIANO AVUTO UN EFFETTO DISTRUTTIVO O DI DEPAUPERAMENTO DEL PATRIMONIO AZIENDALE

OVE ANCHE FOSSE ACCERTATO CHE L’AFFITTO DEI FONDI INTEGRASSE AFFITTO DELL’AZIENDA, NON SAREBBE AUTOMATICO DESUMERE UNA FRODE ALLE RAGIONI DEI CREDITORI, NON ESSENDO INFREQUENTE, NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, LA STIPULA DI CONTRATTI DI AFFITTO D’AZIENDA ANTERIORMENTE ALL’ACCESSO ALLA PROCEDURA, ED ESSENDO RIMESSO AGLI ORGANI CHE HANNO LA VIGILANZA SULLA STESSA (NELLA SPECIE L’OCC E PER IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA I CREDITORI) VALUTARE LA COERENZA DI TALI CONTRATTI CON GLI INTERESSI DELLA PROCEDURA MEDESIMA.

Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetti, 29-12-2017 – PROPOSTA DI ACCORDO

NELLA PROCEDURA PER ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO È AMMISSIBILE L’ESCLUSIONE DALLA PROPOSTA DEL PASSIVO DEL MUTUO IPOTECARIO CONTRATTO PER L’ACQUISTO DELLA CASA FAMILIARE, SE RISPETTO AD ESSO I CONIUGI NON SONO INADEMPIENTI.

OVE CON UN UNICO RICORSO SIANO INTRODOTTE, IN REALTÀ, DUE AUTONOME, ANCHE SE COLLEGATE, PROCEDURE PER ACCORDO DI COMPOSIZIONE (I DUE DEBITORI HANNO INFATTI PATRIMONI DISTINTI, LA CUI COMPONENTE ATTIVA MESSA DA CIASCUNO A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI É COSTITUITA DALLA RETRIBUZIONE DA LAVORO DIPENDENTE, E UNA SITUAZIONE DEBITORIA DIFFERENTE, ANCHE SE IN PARTE SOVRAPPONIBILE, CHE TRAE ORIGINE PER LO PIÙ DA FINANZIAMENTI CONTRATTI PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE FAMILIARI), PUÒ MANTENERSI UN UNICO PROCEDIMENTO, IN CUI LE DUE PROPOSTE VANNO TENUTE DISTINTE ANCHE SE CIASCUNA È SUBORDINATA SOSPENSIVAMENTE AL CONSEGUIMENTO DELL’OMOLOGAZIONE DELL’ALTRA.

(ringraziamo i Colleghi dell’OCC FORENSE di Milano per la segnalazione)

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Bolzoni, 08-01-2018 – PIANO DEL CONSUMATORE

LA SEMPLICE DOMANDA PROPOSTA ALL’OCC E SOTTOPOSTA AL VAGLIO DEL GIUDICE, QUALORA RITENUTA NON AMMISSIBILE, NON PRECLUDE AL DEBITORE LA POSSIBILITA’ DI ACCESSO AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA DI DIVERSA TIPOLOGIA.

DEVE ESSERE PRECLUSO AI SENSI DELL’ART. 7 L. N. 3/12 L’ACCESSO AD UNA NUOVA PROCEDURA SOLAMENTE NEL CASO IN CUI IL DEBITORE ABBIA, NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI, OTTENUTO L’OMOLOGA DI UN ACCORDO CON I CREDITORI O DI UN PIANO DEL CONSUMATORE: TALE OPINIONE E’ SUFFRAGATA DALLA PREVISIONE LEGISLATIVA CHE PREVEDE LA CONVERSIONE DELLA DOMANDA DI ACCORDO (O PIANO) IN PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE: SE IL LEGISLATORE CONSENTE LA CONVERSIONE DI UNA PROCEDURA CHE E’ GIA INIZIATA, NON SI VEDE LA RAGIONE DI NON CONSENTIRE AL DEBITORE DI ACCEDERE AD UNA PROCEDURA DOPO CHE UN’ALTRA E’ STATA ARRESTATA SUL NASCERE PER INAMMISSIBILITA’.