[ il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, visto il provvedimento sub A), ossia la pronuncia del Giudice unico del Tribunale di inammissibilità del ricorso per liquidazione dei beni per assenza del requisito di meritevolezza, aveva deliberato di svolgere intervento adesivo nel reclamo proposto dal debitore; visto il provvedimento sub B), ossia la pronuncia del Tribunale in composizione collegiale che, rigettando il reclamo, conferma l’assunto per cui la meritevolezza è requisito per accedere anche alla procedura di liquidazione dei beni, valuterà a breve eventuali iniziative, stante la particolare rilevanza della questione e l’opportunità che su di essa intervenga una pronuncia di legittimità, ovvero un chiarimento normativo ]
[ il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, nella seduta del 9.4.18, considerando la singolarità della tesi affermata dal Tribunale di Pordenone (per cui la meritevolezza del sovraindebitato sarebbe requisito già per accedere alla procedura di liquidazione, e non solo per fruire, all’esito della stessa, del beneficio della esdebitazione) e la grande rilevanza non solo teorica ma anche pratica della questione, ha deliberato, pur nel contrasto giurisprudenziale sulla ricorribilità per cassazione di provvedimenti della natura in oggetto, di proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, nell’auspicio di ottenere comunque l’enunciazione di un principio di diritto chiarificatore sul punto. Il ricorso (download) ha il numero di R.G. 17092/18. ]
A) Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 11-07-2017
IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO OLTRE CHE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ RIGUARDA ANCHE QUELLO DELLA MERITEVOLEZZA E CIÒ È TESTIMONIATO DAL FATTO CHE È PREVISTO CHE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DEBBA CONTENERE ANCHE LE INDICAZIONI NECESSARIE IN ORDINE ALLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E ALLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
[ con riguardo a tale ultimo profilo, il ricorrente ha assunto una obbligazione fideiussoria per un importo ingente nei confronti di terzi soggetti la cui entità non è all’evidenza congrua rispetto alla propria capacità reddituale e patrimoniale siccome desumibile dalla documentazione in atti;
rilevato che il ricorrente non ha prodotto copia della fideiussione citata impedendo così al Tribunale un controllo “sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda“;
rilevato altresì che pure gli avvisi di accertamento sono divenuti incontestabili a seguito di mancata impugnazione , senza che il ricorrente abbia dato prova (invero neppure offerta), dell’impossibilità di venire a conoscenza di tali atti impositivi , limitandosi ad una generica e invero insufficiente difesa (risiedere all’estero all’epoca della notifica degli avvisi di accertamento); né dalla documentazione offerta vi è evidenza di interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate al fine di sollecitare provvedimenti di autotutela , possibili ove dimostrata la fondatezza delle proprie ragioni;
ritenuto, in definitiva, che il debitore non ha dato prova di aver impiegato la diligenza necessaria nell’assunzione delle obbligazioni né di aver fatto quanto nelle proprie possibilità per ridurre / contrastare le pretese erariali , vieppù considerato che secondo quanto dedotto dal ricorrente sarebbero state (in parte) infondate; ]
B) Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 15-03-18 (decisione sul reclamo avverso il provvedimento A)
IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA “MERITEVOLEZZA” NEL PIANO DI LIQUIDAZIONE, RISPETTO ALLE ALTRE DUE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE N. 3/2012, OSSERVA IL TRIBUNALE CHE L’ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 3/2012 PREVEDE CHE IL PIANO STA INAMMISSIBILE SE RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 2 LETT. A) E B) DELLA LEGGE MENZIONATA E QUINDI SE IL DEBITORE:
A) È SOGGETTO A PROCEDURE CONCORSUALI DIVERSE DA QUELLE REGOLATE DAL PRESENTE CAPO;
B) HA FATTO RICORSO, NEI PRECEDENTI CINQUE ANNI, AI PROCEDIMENTI DI CUI AL PRESENTE CAPO.
LA DOMANDA DEVE ESSERE, POI, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 9, CO. 2 E CO. 3, L N. 3/2012.
ART 9 CO. 2: – UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DEVONO ESSERE DEPOSITATI :
1) ELENCO DI TUTTI I CREDITORI (CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE);
2) ELENCO DÌ TUTTI I BENI DEL DEBITORE (E DEGLI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI);
3) DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI;
4) ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO;
5) ELENCO SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E FAMIGLIA (ALLEGANDO IL CERTIFICATO DELLO STATO DI FAMIGLIA).
ART 9 CO. 3:
NEL CASO IN CUI IL DEBITORE SVOLGA ATTIVITÀ D’IMPRESA: SCRITTURE CONTABILI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI CON DICHIARAZIONE CHE NE ATTESTI LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE.
INOLTRE, ALLA DOMANDA (ART. 14 TER CO 3 LEGGE N. 3/2012) VANNO ALLEGATI:
– L’INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE (CON INDICAZIONI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI) E
– UNA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL’OCC CONTENENTE:
A) L’INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI;
B) L’ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE;
C) IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI;
D) L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI;
E) IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA DOMANDA.
AGGIUNGE, ANCORA, LA LEGGE CITATA CHE LA DOMANDA È INAMMISSIBILE SE LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NON CONSENTE DI RICOSTRUIRE COMPIUTAMENTE LA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.
INFINE, IL PROVVEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE È SUBORDINATO (ART. 14 QUINQUIES L. N. 3/2012) ALL’ULTERIORE VERIFICA CIRCA:
– LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 14 TER (SOPRA DESCRITTI) E
– L’ASSENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.
DA TALE DISAMINA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE EMERGE, TRA L’ALTRO, COME LA RELAZIONE DELL’O.C.C. DEBBA ANCHE INDICARE LE “CAUSE DELL’INDEBITAMENTO” E LA “DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI”.
PER TALE RAGIONE, SI REPUTA DEL TUTTO CORRETTA LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL GIUDICE DESIGNATO, NELL’AMBITO DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE, DEL REQUISITO DELLA “MERITEVOLEZZA”.
[ Nel caso specifico, si concorda anche con il giudizio espresso circa l’insussistenza di tale requisito con riferimento alle due consistenti esposizioni debitorie a carico di xxxxxxxx xxxxx derivanti dalla fideiussione prestata e dagli avvisi di accertamento divenuti definitivi.
Sotto il primo profilo, infatti, si osserva che, sebbene la società a favore della quale xxxxxxxx ha prestato una fideiussione fino alla concorrenza dell’importo di euro 480.0000,00 sia fallita due anni dopo l’assunzione della garanzia, l’importo di detta fideiussione, ove rapportata alle capacita patrimoniali del debitore (il reddito d’impresa di xxxxxxxx nel periodo di imposta 2013 ammonta a euro 14.805,00, nel periodo di imposta 2014 ammonta ad euro 18,280,00, nel periodo di imposta 2015 ammonta a 22.597,00), era con ogni evidenza troppo elevato.
Quanto all’altro profilo relativo agli avvisi di accertamento per una somma complessiva pari a euro 611.883,72, si osserva come la spiegazione fornita per giustificare la mancata impugnazione degli stessi, da un lato, è generica e priva di corredo probatorio (assume xxxxxxxx di non aver avuto tempestivamente notizia degli avvisi di accertamento per il fatto di trovarsi all’estero per lavoro), e, dall’altro, è assai poco convincente, posto che si adduce di avere acquisito il parere postumo del commercialista dott. xxxxxxx che avrebbe sconsigliato l’impugnazione degli avvisi (lo stesso avrebbe confermato detta circostanza con nota del 4/11/2015) quando, invece, lo stesso dott. xxxxxxx recentemente (si veda e-mail del 1214/2017 doc. 9), in seguito ad una richiesta di chiarimenti del “gestore” della crisi avv. xxxxxxx, scriveva che “sulla base delle sole informazioni preliminari raccolte per le vie brevi dal contribuente, si può ragionevolmente affermare che gli accertamenti avrebbero potuto trovare una non del tutto irrilevante riduzione sia in termini di imposte che di sanzioni, pur non essendo possibile in questa fase quantificare alcun tipo di percentuale”.
Per tali ragioni, si reputa condivisibile la valutazione compiuta dal giudice designato sotto il profilo della mancanza di diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni ]