D.M. 15 luglio 2016

Oggetto: Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato – Rettifica della circolare del 3 ottobre 2016 (prot. DAG n. 176638.U) sull’ammissione alla procedura dei crediti vantati da avvocati che esercitano la professione in forma associata.

Con riferimento alla questione dell’interpretazione ed applicazione dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato il 15.7.2016 e concernente la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che, all’esito di apposita interlocuzione interna (avviata su impulso del Consiglio nazionale forense), si è pervenuti alla conclusione per cui debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della legge n. 208/2005, tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria.
A sostegno di tale opzione interpretativa, giova in sintesi riportare quanto opportunamente evidenziato dall’Ufficio legislativo, e in particolare:

  • che, a livello di norma primaria, “non viene fatta alcuna specificazione soggettiva sulla titolarità del credito” da portare in compensazione, parlando la norma del comma 788 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di “soggetti che vantano crediti”;
  • che “questo profilo soggettivo va tuttavia definito, poiché, diversamente, si ammetterebbero alla compensazione anche soggetti non avvocati, come ad esempio soggetti cessionari del credito”;
  • che “va effettuata quindi un’operazione ermeneutica che valorizzi il richiamo, contenuto della norma, alla connotazione del credito oggetto di possibile compensazione”, che per l’appunto “si riferisce alle spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e ss. del T.U. 115 del 2012 sulle spese di giustizia”;
  • che, “posto quanto sopra, si può ritenere che la norma primaria autorizzi la compensazione di crediti riconducibili all’attività dell’avvocato-difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza che possa essere consentita una distinzione tra soggetti legittimati: vale a dire l’avvocato che esercita individualmente la professione e l’avvocato che la esercita in forma associata o societaria”;
  • che, diversamente opinando, si determinerebbe “una disparità di trattamento tra il professionista individuale ed il professionista associato, entrambi chiamati ad esercitare la difesa personalmente”;
  • che inoltre “il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi fiscali, in caso di prestazione resa da un avvocato facente parte di un’associazione, è lo stesso ente e non il professionista singolo”, con la conseguenza che “risulterebbe irragionevole ed ingiustificata una disparità di trattamento tra professionisti che prestano la medesima attività e che maturano il medesimo credito ammesso al meccanismo di compensazione in parola per il solo fatto di aver optato o meno per una organizzazione collettiva della professione”.

Orbene, alla luce di tali condivisibili osservazioni, la circolare in oggetto deve essere rettificata nel senso che, laddove è scritto che “non può essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale”, debba leggersi che, invece, tale opzione è possibile anche per le fatture intestate a studi associati.