Decreto Tribunale Pordenone dd. 16/3/2017 – Negoziazione assistita – Trasferimento immobiliare

Si pubblica il Decreto del Tribunale di Pordenone che ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere un trasferimento immobiliare contenuto in Accordo di separazione tra coniugi concluso con procedura di Negoziazione Assistita, con il commento degli Avv. Maria Antonia Pili – Presidente AIAF FVG – Componente Giunta Nazionale AIAF e Avv. Graziella Cantiello – AIAF FVG – Componente Direttivo Nazionale AIAF.
<<Il Conservatore aveva negato la trascrizione ritenendo che non fosse sufficiente l’autenticazione dei due Avvocati che avevano predisposto il testo contenente anche il trasferimento immobiliare, ma fosse invece necessaria l’ulteriore autenticazione da parte di un Notaio.
I Giudici pordenonesi sono stati di diverso avviso, privilegiando le seguenti argomentazioni:

1 – l’art. 6 D.L. n. 132/2014 (in materia di Famiglia) prevede che siano i due avvocati (si sottolinea che sono sempre necessari due avvocati per le Negoziazioni Assistite in tale materia) ad autenticare accordo e sottoscrizioni;
2 – l’art. 6 D.L. n. 132/2014 (in materia di Famiglia) richiede sempre il vaglio (in questo caso Nullaosta non essendo presenti figli minori) da parte del Procuratore della Repubblica, id est Autorità Giudiziaria;
3 – l’art. 6 D.L. n. 132/2014 (in materia di Famiglia) equipara l’Accordo di Negoziazione Assistita a provvedimenti giudiziali (“…produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali”) i quali non richiedono alcuna ulteriore autenticazione (notarile) nemmeno per la trascrizione di eventuali trasferimenti immobiliari; perdipiù il Tribunale ha richiamato in via analogica l’istituto del lodo arbitrale (artt. 824 bis, 825 c.c.) laddove non è necessario l’ulteriore intervento (autenticazione) di un Notaio per la trascrizione.
Le argomentazioni del Tribunale di Pordenone sono dunque chiarissime ed in sintonia con quanto dispone l’istituto della Negoziazione Assistita in materia di Famiglia; sostenere il contrario significherebbe svilire e/o svuotare di contenuto tale importantissimo ed innovativo Istituto che attribuisce grande rilievo e grande responsabilità al ruolo dell’Avvocatura conferendole funzioni importanti anche a livello sociale, soprattutto nell’ottica di evitare liti giudiziarie, ivi compreso il potere di autenticare atti e sottoscrizioni delle parti. Sarebbe curiosa una posizione contraria solo relativamente all’autenticazione di atti contenenti trasferimenti immobiliari visto che in materia di status delle persone, aspetto che non è certo meno importante di quello patrimoniale, anzi!, laddove l’autenticazione degli avvocati è pacificamente ritenuta valida. In buona sostanza starebbe a significare che gli avvocati, solo ed esclusivamente in ambito patrimoniale!, non sarebbero capaci/affidabili per autenticare un Accordo di Negoziazione Assistita, richiedendo invece l’intervento di una ulteriore… “più autorevole” (?) …. “più titolata” (?) …. figura professionale per …. autenticare le loro stesse autenticazioni!>>

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