Provvedimento del Giudice dott.ssa Dall’Armellina Rg. 1670/2019

Il giudice ha autorizzato il liquidatore a derogare alla previsione di cui all’art.14 duodecies comma 2 legge 3/2012, aderendo alla interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28.06.2002 n. 9490; Cass. 02.02.2006 n.2329) in relazione all’art. 111 bis L.F. “mantenendo la preferenza nella soddisfazione su ogni altro creditore per le spese e gli oneri connessi alla procedura”.
In particolare il Giudice ha ritenuto che i debiti per spese di giustizia ed oneri maturati in fase di gestione istruttoria, in quanto sorti pacificamente ed in funzione della procedura di sovraindebitamento, devono essere soddisfatti per la quota di competenza sul ricavato dalla vendita dei beni garantiti con preferenza rispetto ad ogni altro creditore, ivi compresi quelli con garanzia ipotecaria o pignoratizia.
Tale interpretazione appare anche in linea con la previsione dell’art. 6 comma 1 contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che entrerà in vigore il 15.8.2020.