Sovraindebitamento – Giurisprudenza Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 27-12-2018 – PIANO DEL CONSUMATORE

NON È AMMISSIBILE PER CONTRASTO CON L’ART. 8 ULTIMO COMMA LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL CREDITO PRIVILEGIATO VANTATO DALLA BANCA PER IL MUTUO CONTRATTO PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE IN 166 RATE MENSILI NELLA MISURA DEL 100% DEL CAPITALE E DELL’50% DEGLI INTERESSI

Ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della l. 3/12 “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. La disposizione ricalca l’art. 186 bis II comma lett. c) della legge fallimentare. La ratio normativa è stata individuata nell’esigenza di tutelare il creditore prelazionario che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, ma necessario all’imprenditore per la prosecuzione della attività, attraverso il suo pagamento – nei limiti del valore del bene stesso – entro un anno dalla omologazione del piano. La dottrina e la giurisprudenza (cfr. Cass. 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammettono la possibilità di predisporre una proposta concordataria che preveda il pagamento dilazionato dei creditori prelazionari oltre l’anno, individuano quale misura imprescindibile di controbilanciamento l’attribuzione del diritto di voto. Pare di tutta evidenza come i principi sopra esposti debbano essere traslati anche nell’ambito della l. n. 3/2012; tuttavia il legislatore, in questo caso, ha imposto al debitore che depositi il piano del consumatore, la necessaria soddisfazione entro un anno dei creditori che vantino un diritto di prelazione su un bene non oggetto di cessione (Tribunale di Rovigo 13.12.2016 , Tribunale Milano 30.03.2017, Tribunale Milano 10.04.2017, Tribunale Milano 24.04.2017).

Dal chiaro tenore della norma non è dato distinguere tra “pagamento integrale” e “soddisfazione del credito” atteso che la norma fa riferimento puramente e semplicemente al pagamento dei creditori prelatizi.