Sovraindebitamento – Giurisprudenza Tribunale di Udine, Giudice Dott. Massarelli, 14-05-2018 – PIANO DEL CONSUMATORE

E’ RILEVANTE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 7 COMMA 1, TERZO PERIODO, L. N° 3/12, LIMITATAMENTE ALLE PAROLE “ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO”

[ Fra i crediti privilegiati che il ricorrente propone di soddisfare solo parzialmente, figura anche l’obbligo di pagare all’Erario somme a titolo di imposta sul valore aggiunto (d’ora in poi: “Iva”) per € 147.171; credito che gode del privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2752 terzo comma c.c. Tale previsione del piano è in palese contrasto con la regola posta dall’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n° 3/12, secondo cui: “In ogni caso, con riguardo (…) all’imposta sul valore aggiunto (…), il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”. Il ricorso si fa carico di tale contrasto, che dovrebbe condurre alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di uno specifico requisito legale, chiedendo in primo luogo la “non applicazione” della norma interna, per contrasto con quanto prevede l’ordinamento dell’U.E., ritenuto di immediata applicazione alla fattispecie. In subordine eccepisce che la norma nazionale interna citata viola l’art. 3 Cost. Il Giudicante, esposte le ragioni per cui non condivide nè l’orientamento del Tribunale di Torino, che dà per scontato che le norme dell’ordinamento U.E. di cui si discute abbiano efficacia diretta, nè quello del Tribunale di Pistoia, che interpreta la norma quale riproposizione di un divieto generale proveniente dall’ordinamento U.E., ammettendo implicitamente un’eccezione a sé stessa per il caso in cui un piano preveda un trattamento del credito Iva migliore di quello ricavabile in caso di liquidazione forzata dei beni, afferma la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto:

– anzitutto con l’art. 3 Cost., principio di uguaglianza: la regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, purché pagati in misura corrispondente al valore ricavabile in via di esecuzione forzata dai beni destinati per legge alla loro soddisfazione, è ormai comune in tutte le procedure concorsuali che consentano una soluzione negoziata di un’insolvenza qualsiasi, riguardi essa imprenditori commerciali grandi e piccoli, ovvero imprenditori agricoli di ogni tipo, oppure operatori economici sottratti a fallimento ma non a L.C.A., ovvero infine esenti a vario titolo dall’applicazione della legge fallimentare (professionisti, enti non pubblici, start up, cittadini comuni, consumatori). Tuttavia coloro che hanno a disposizione solo le procedure concorsuali negoziate previste dalla L. n° 3/12 devono pagare sempre e per intero quella particolare categoria di crediti privilegiati rappresentata dal credito Iva; tutti gli altri possono invece gestire il medesimo credito con falcidia (nei limiti indicati), al pari di tutti gli altri muniti di causa di prelazione);

– inoltre con l’art. 97 Cost., secondo cui la legge deve organizzare i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento: la previsione criticata, quando rende necessariamente inammissibile la proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell’Iva, priva la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta (al di là delle attestazioni di corredo e del primo vaglio giudiziale) è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o addirittura superiore al ricavato ottenibile nell’alternativa liquidatoria, e dunque di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario (con facoltà di successiva opposizione e reclamo). Ciò non assicura il principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice alla P.A. di condursi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto, anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo ad un pagamento del credito Iva parziale, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie. ]