Antiriciclaggio

In sintesi, questi i principali adempimenti da seguire in materia di antiriciclaggio a carico degli avvocati.

Va ricordato che il Decreto definisce quali operazioni di “riciclaggio”:
– la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza della provenienza da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
– l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
– l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
– la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La normativa antiriciclaggio interessa gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
– trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
– gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
– apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
– organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
– costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Il Decreto dispone l’obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
– in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
– in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.

In ogni caso è necessario procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
– quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
– quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Le attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale o prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. I professionisti sono esonerati dall’obbligo di verifica limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o svolgono compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.

Il Decreto individua inoltre una serie di fattori di rischio da tenere in adeguata considerazione:
– clienti: p.e. rapporti o prestazioni professionali instaurati o eseguiti in circostanze anomale; clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio; strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante ecc.);
– prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: ad es., servizi offerti a clientela dotata di patrimoni ingenti; prodotti o operazioni che potrebbero favorire l’anonimato; pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività ecc.);
– aree geografiche: p.e. Paesi terzi privi di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio o che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da elevato livello di corruzione o permeabilità ad altre attività criminose; Paesi soggetti a sanzioni, embargo ecc. emanate da organismi nazionali e internazionali.

Come disposto dall’art. 35 del D. Lgs. 231/2007, nel caso di operazione ritenuta sospetta, i professionisti, prima di compiere l’operazione, devono inviare senza ritardo una segnalazione alla UIF (Unità di informazione Finanziaria della Banca d’Italia), ovvero agli “organismi di autoregolamentazione”, che provvederanno a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. L’operazione può essere compiuta solo dopo che è stata effettuata la segnalazione. La segnalazione contiene i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto. Ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, è vietato dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio. Sono esonerati dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette i professionisti per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.