Contributi

Tassa di iscrizione nell’Albo degli Avvocati o nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati
Avvocati: € 300,00
Ammissione al patrocinio: € 150,00
Registro Speciale Praticanti Avvocati: € 110,00

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione, anche nel caso di trasferimento da altro Ordine.

Contributi Annuali Iscritti
Avvocati cassazionisti: € 330,00
Avvocati: € 270,00
Avvocati specialisti: contributo integrativo € 20,00
Praticanti ammessi al patrocinio: € 130,00
Praticanti Avvocati: € 95,00

Il pagamento deve essere effettuato dopo l’approvazione del bilancio durante l’assemblea ordinaria mediante l’innovativo sistema di versamento integrato PagoPA.

Linee guida versamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo degli Avvocati ed al Registro Praticanti Avvocati

(adottate in data 14/05/2020)

AVVOCATI
ISCRIZIONE:
– DOMANDA presentata all’Ordine entro il 30.6 – contributo intero
– DOMANDA presentata all’Ordine dall’1.7 – contributo ridotto della metà
Il contributo dovuto al  CNF  deve essere sempre versato per intero

TRASFERIMENTO:
a) verso altro Ordine:
– DOMANDA presentata all’Ordine entro il 30.6 – contributo COA ridotto della metà
– DOMANDA presentata all’Ordine dall’1.7 – contributo COA intero
Il contributo dovuto al  CNF  deve essere sempre versato per intero.

b) da un altro Ordine:
– DOMANDA presentata all’Ordine entro il 30.6 – contributo COA intero
– DOMANDA presentata all’Ordine dall’1.7 – contributo COA ridotto della metà
Compreso contributo CNF se non già versato presso l’altro Ordine (produrre dichiarazione del COA di provenienza attestante l’avvenuto versamento al CNF)

CANCELLAZIONE:
– DOMANDA presentata all’Ordine entro il 31.1 – non si paga il contributo fatta salva la quota CNF che decorre dal 1^ di ogni anno sempre dovuta;
– MOTIVI DI SALUTE/FAMILIARI/ ETC. – versamento/restituzione per frazione mensile, salvo diversa valutazione del COA caso per caso;
– MOTIVI DI LAVORO/ PERSONALI ETC. – intero contributo annuale

SOSPENSIONE:
– DISCIPLINARE – intero contributo annuale COA e  CNF
– VOLONTARIA – valutazione rimessa al COA in base al motivo addotto; può essere valutato e previsto un pagamento con criterio temporale su base mensile con riduzione pari ai mesi richiesti in base alla motivazione della sospensione (il contributo al CNF è comunque dovuto per intero).

PRATICANTI AVVOCATI SEMPLICI ED ABILITATI
Medesimi criteri di cui sopra, salvo contributo dovuto al CNF che non è dovuto.