Provvedimento del Giudice dott.ssa Dall’Armellina Rg. 1670/2019

Il giudice ha autorizzato il liquidatore a derogare alla previsione di cui all’art.14 duodecies comma 2 legge 3/2012, aderendo alla interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28.06.2002 n. 9490; Cass. 02.02.2006 n.2329) in relazione all’art. 111 bis L.F. “mantenendo la preferenza nella soddisfazione su ogni altro creditore per le spese e gli oneri connessi alla procedura”.
In particolare il Giudice ha ritenuto che i debiti per spese di giustizia ed oneri maturati in fase di gestione istruttoria, in quanto sorti pacificamente ed in funzione della procedura di sovraindebitamento, devono essere soddisfatti per la quota di competenza sul ricavato dalla vendita dei beni garantiti con preferenza rispetto ad ogni altro creditore, ivi compresi quelli con garanzia ipotecaria o pignoratizia.
Tale interpretazione appare anche in linea con la previsione dell’art. 6 comma 1 contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che entrerà in vigore il 15.8.2020.

Provvedimento del Giudice dott.ssa Dall’Armellina N.2/2019

Il Giudice ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva il pagamento in misura falcidiata delle somme dovute all’Erario e all’INPS, in quanto l’OCC aveva attestato ex art. 7 legge 3/2012 l’incapienza dei beni su cui gravava il privilegio di INPS e Agenzia Entrate (Erario)

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 02-10-2018 – Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 14-03-19 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

A) Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 02-10-2018

NON È AMMISSIBILE LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SE IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO OFFRE AI CREDITORI IL PAGAMENTO NELLA MISURA DEL 10 -15% LIMITANDOSI A METTERE A DISPOSIZIONE, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, QUALE UNICO CESPITE. UNA PARTE DEL SUO NON ELEVATO STIPENDIO CHE, DERIVANDO DA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL PROSSIMO 30.09.2018 E QUINDI IMMINENTE, È CESPITE NON SOLO FUTURO MA ANCHE DI INCERTA ESAZIONE.

(il Giudicante precisa di non ignorare l’orientamento formatosi in una parte della giurisprudenza di merito – Tribunale di Milano di data 16.11.2017 e Tribunale Rovigo citato dalla ricorrente – secondo cui può accedere alla procedura di liquidazione anche il debitore che non abbia la titolarità di beni mobili o immobili, qualora sia percettore di stipendi, pensioni o quote di TFR, ma non lo ravvisa applicabile alla fattispecie per la seguente ragione: la proposta di liquidazione “di tutti i beni” del debitore presuppone all’evidenza che vi sia un patrimonio da liquidare, e comunque occorre vagliare nel caso concreto la sostenibilità della proposta di liquidazione valutandola con particolare rigore nel caso, come quello di specie, in cui l’unico bene è rappresentato dallo stipendio derivante da un rapporto di lavoro precario)

B) Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 14-03-19 [decisione sul reclamo avverso il provvedimento A), in cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone aveva deliberato di svolgere intervento adesivo]

IL TRIBUNALE ADERISCE ALL’ORIENTAMENTO PREVALENTE ESPRESSO DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO SECONDO IL QUALE IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SENZA UN PATRIMONIO DA LIQUIDARE COSTITUITO DA BENI IMMOBILI E/O BENI MOBILI MA CONTANDO SOLO SU UN REDDITO COSTITUITO DAL PROPRIO STIPENDIO.

[il Collegio precisa di poter superare la soluzione negativa (supportata da una interpretazione letterale dell’art. 14 ter L. n. 3/2012, secondo la quale la norma fa specifico riferimento alla presenza di beni mobili e immobili da liquidare in assenza dei quali verrebbe meno la stessa ragione dell’istituto, che prevede la nomina di un liquidatore proprio al fine di alienare i beni del debitore e soddisfare i creditori, operazioni del tutto superflue per somme già liquide e trasferibili), sulla base di queste argomentazioni:
a) nella nozione di “beni” di cui all’art. 810 c.c possono rientrare anche le somme di denaro;
b) l’art. 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia;
c) nel patrimonio da liquidare rientreranno ex art. 14 undecies L. n. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori;
d) in difetto di beni da alienare permane comunque l’utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori;
e) l’art. 14 quater L. n. 3/2012 preveda che la risoluzione dell’accordo o la revoca del piano del consumatore consentano la conversione di tali istituti nella procedura di liquidazione, così da desumersi che la procedura liquidatoria sia la più ampia e contenitiva tra procedure previste dalla legge n.
3/2012;
f) il legislatore ha tenuto distinti i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione posto che la valutazione meritoria non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione ma solo quale presupposto per la successiva concessione della eventuale esdebitazione]

Sovraindebitamento – Giurisprudenza Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 27-12-2018 – PIANO DEL CONSUMATORE

NON È AMMISSIBILE PER CONTRASTO CON L’ART. 8 ULTIMO COMMA LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL CREDITO PRIVILEGIATO VANTATO DALLA BANCA PER IL MUTUO CONTRATTO PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE IN 166 RATE MENSILI NELLA MISURA DEL 100% DEL CAPITALE E DELL’50% DEGLI INTERESSI

Ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della l. 3/12 “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. La disposizione ricalca l’art. 186 bis II comma lett. c) della legge fallimentare. La ratio normativa è stata individuata nell’esigenza di tutelare il creditore prelazionario che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, ma necessario all’imprenditore per la prosecuzione della attività, attraverso il suo pagamento – nei limiti del valore del bene stesso – entro un anno dalla omologazione del piano. La dottrina e la giurisprudenza (cfr. Cass. 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammettono la possibilità di predisporre una proposta concordataria che preveda il pagamento dilazionato dei creditori prelazionari oltre l’anno, individuano quale misura imprescindibile di controbilanciamento l’attribuzione del diritto di voto. Pare di tutta evidenza come i principi sopra esposti debbano essere traslati anche nell’ambito della l. n. 3/2012; tuttavia il legislatore, in questo caso, ha imposto al debitore che depositi il piano del consumatore, la necessaria soddisfazione entro un anno dei creditori che vantino un diritto di prelazione su un bene non oggetto di cessione (Tribunale di Rovigo 13.12.2016 , Tribunale Milano 30.03.2017, Tribunale Milano 10.04.2017, Tribunale Milano 24.04.2017).

Dal chiaro tenore della norma non è dato distinguere tra “pagamento integrale” e “soddisfazione del credito” atteso che la norma fa riferimento puramente e semplicemente al pagamento dei creditori prelatizi.

Sovraindebitamento – Giurisprudenza Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 27-12-2018 – ACCORDO DI COMPOSIZIONE

NON È AMMISSIBILE PER CONTRASTO CON L’ART. 8 ULTIMO COMMA LA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL CREDITO PRIVILEGIATO VANTATO DALLA BANCA PER IL MUTUO CONTRATTO PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE IN 166 RATE MENSILI NELLA MISURA DEL 100% DEL CAPITALE E DELL’80% DEGLI INTERESSI

L’art. 8 ultimo comma della l. 3/12 dispone che “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” … nel prevedere la possibilità di una moratoria infrannuale per il pagamento dei creditori prelatizi nell’ipotesi di proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa va interpretata nel senso che laddove non vi sia la previsione della continuazione di attività imprenditoriale il beneficio della moratoria infrannuale non trovi applicazione , trattandosi di un vantaggio riconosciuto a tutela del creditore prelazionario che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, ma necessario all’imprenditore per la prosecuzione della attività, attraverso il suo pagamento – nei limiti del valore del bene stesso – entro un anno dalla omologazione del piano nonché a salvaguardia della continuazione dell’attività imprenditoriale.

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Sovraindebitamento – Giurisprudenza Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 05-12-2018 – PIANO DEL CONSUMATORE

VIOLA L’ART. 8 ULTIMO COMMA, IL QUALE DISPONE CHE “LA PROPOSTA DI ACCORDO CON CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA E IL PIANO DEL CONSUMATORE POSSONO PREVEDERE UNA MORATORIA FINO AD UN ANNO DALL’OMOLOGAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO O IPOTECA, SALVO CHE SIA PREVISTA LA LIQUIDAZIONE DEI BENI O DIRITTI SUI QUALI SUSSISTE LA CAUSA DI PRELAZIONE”, UN PIANO DEL CONSUMATORE CHE PREVEDE IL PAGAMENTO SECONDO LA NATURALE SCADENZA DI DELLE RATE DEL MUTUO IN 166 RATE MENSILI, COSI’ CORRISPONDENDO L’INTERO CAPITALE E GLI INTERESSI AL 50%, ESSENDO IL PAGAMENTO DEL CREDITO PRIVILEGIATO PREVISTO IN UN LASSO DI TEMPO SUPERIORE ALL’ANNO CON IL MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE E SENZA ALCUN ACCORDO A LATERE CON IL CREDITORE IPOTECARIO

Sovraindebitamento – Giurisprudenza Tribunale di Udine, Giudice Dott. Massarelli, 14-05-2018 – PIANO DEL CONSUMATORE

E’ RILEVANTE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 7 COMMA 1, TERZO PERIODO, L. N° 3/12, LIMITATAMENTE ALLE PAROLE “ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO”

[ Fra i crediti privilegiati che il ricorrente propone di soddisfare solo parzialmente, figura anche l’obbligo di pagare all’Erario somme a titolo di imposta sul valore aggiunto (d’ora in poi: “Iva”) per € 147.171; credito che gode del privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2752 terzo comma c.c. Tale previsione del piano è in palese contrasto con la regola posta dall’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n° 3/12, secondo cui: “In ogni caso, con riguardo (…) all’imposta sul valore aggiunto (…), il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”. Il ricorso si fa carico di tale contrasto, che dovrebbe condurre alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di uno specifico requisito legale, chiedendo in primo luogo la “non applicazione” della norma interna, per contrasto con quanto prevede l’ordinamento dell’U.E., ritenuto di immediata applicazione alla fattispecie. In subordine eccepisce che la norma nazionale interna citata viola l’art. 3 Cost. Il Giudicante, esposte le ragioni per cui non condivide nè l’orientamento del Tribunale di Torino, che dà per scontato che le norme dell’ordinamento U.E. di cui si discute abbiano efficacia diretta, nè quello del Tribunale di Pistoia, che interpreta la norma quale riproposizione di un divieto generale proveniente dall’ordinamento U.E., ammettendo implicitamente un’eccezione a sé stessa per il caso in cui un piano preveda un trattamento del credito Iva migliore di quello ricavabile in caso di liquidazione forzata dei beni, afferma la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto:

– anzitutto con l’art. 3 Cost., principio di uguaglianza: la regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, purché pagati in misura corrispondente al valore ricavabile in via di esecuzione forzata dai beni destinati per legge alla loro soddisfazione, è ormai comune in tutte le procedure concorsuali che consentano una soluzione negoziata di un’insolvenza qualsiasi, riguardi essa imprenditori commerciali grandi e piccoli, ovvero imprenditori agricoli di ogni tipo, oppure operatori economici sottratti a fallimento ma non a L.C.A., ovvero infine esenti a vario titolo dall’applicazione della legge fallimentare (professionisti, enti non pubblici, start up, cittadini comuni, consumatori). Tuttavia coloro che hanno a disposizione solo le procedure concorsuali negoziate previste dalla L. n° 3/12 devono pagare sempre e per intero quella particolare categoria di crediti privilegiati rappresentata dal credito Iva; tutti gli altri possono invece gestire il medesimo credito con falcidia (nei limiti indicati), al pari di tutti gli altri muniti di causa di prelazione);

– inoltre con l’art. 97 Cost., secondo cui la legge deve organizzare i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento: la previsione criticata, quando rende necessariamente inammissibile la proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell’Iva, priva la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta (al di là delle attestazioni di corredo e del primo vaglio giudiziale) è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o addirittura superiore al ricavato ottenibile nell’alternativa liquidatoria, e dunque di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario (con facoltà di successiva opposizione e reclamo). Ciò non assicura il principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice alla P.A. di condursi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto, anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo ad un pagamento del credito Iva parziale, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie. ]

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 01-06-2018 – Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 22-10-18 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

A) Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina,01-06-18

PUÒ RICORRERE ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE QUALE STRUMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI SOLO IL DEBITORE PERSONA FISICA E SOLO IN QUANTO L’INDEBITAMENTO NON SIA RICONDUCIBILE AD UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE O LIBERO PROFESSIONALE. NEL CASO IN CUI, INVECE, L’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL CUI INADEMPIMENTO SI TRATTA RISULTI LEGATA ALL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE DEL DEBITORE PROPONENTE, IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE NON È AMMISSIBILE, ESSENDOSI GIÀ CHIARITO, IN GIURISPRUDENZA, CHE “IL RAPPORTO DI FUNZIONALITÀ AL PRIVATO CONSUMO VADA INTESO IN SENSO STRETTO E RIGOROSO”, (T. BERGAMO 16.12.2014) GIACCHÉ, IN CASO CONTRARIO, NON SI GIUSTIFICHEREBBERO I BENEFICI PROCEDIMENTALI RICONOSCIUTI AL DEBITORE (IN PARTICOLARE IL BENEFICIO DELL’ESDEBITAZIONE PREVISTO DALL’ART. 14 TERDECIES E RISERVATO AL DEBITORE PERSONA FISICA )

ALTRO PROFILO DI INAMMISSIBILITÀ CHE DEVE ESSERE SCRUTINATO E’ LA MERITEVOLEZZA DEL RICORRENTE, DALLA QUALE NON È DATO PRESCINDERE CONSIDERATO CHE TRA LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEBBONO ESSERE INDICATE LE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO , LA DILIGENZA SPIEGATA DAL DEBITORE NELL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E LE RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO (T. ALESSANDRIA 15.10.2016 E T. MILANO 18.11.2016).

B) Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 22-10-18 [ decisione sul reclamo avverso il provvedimento A), in cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone aveva deliberato di svolgere intervento adesivo ]

PUÒ RICORRERE ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE QUALE STRUMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ANCHE IL DEBITORE NON CONSUMATORE.

IN SEDE DI PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE INVOLGE, OLTRE CHE I PROFILI DI AMMISSIBILITÀ, ANCHE QUELLI DI MERITEVOLEZZA (ciò si deduce dalla previsione secondo la quale la relazione dell’OCC deve contenere le indicazioni necessarie in ordine alle cause di indebitamento, alla diligenza del debitore nell’assumere obbligazioni, alle ragioni della incapacità del debitore nell’adempiere le obbligazioni assunte e all’attendibilità della documentazione allegata). TUTTAVIA IN ORDINE ALLA MERITEVOLEZZA RICHIESTA AL DEBITORE CHE PROPONE UN PIANO DI LIQUIDAZIONE, LA NORMATIVA DEL SOVRAINDEBITAMENTO NON SI SPINGE FINO A PREVEDERE, COME NEL PIANO DEL CONSUMATORE, UNA MANCATA OMOLOGA NELL’IPOTESI CHE IL CONSUMATORE ABBIA ASSUNTO OBBLIGAZIONI SENZA LA RAGIONEVOLE PROSPETTIVA DI POTERLE ADEMPIERE O ABBIA COLPOSAMENTE DETERMINATO IL SOVRAINDEBITAMENTO ANCHE PER MEZZO DI UN RICORSO NON PROPORZIONATO ALLE PROPRIE CAPACITÀ PATRIMONIALI (tale c.d. “filtro di selezione etica del sovraindebitamento” del piano del consumatore può essere una contropartita degli effetti esdebitatori immediati che derivano dalla procedura senza il consenso di una maggioranza qualificata dei creditori).

NON ESCLUDONO LA MERITEVOLEZZA RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DEL DEBITORE SOVRAINDEBITATO SE NON VI È PROVA CHE, CON ESSE, IL DEBITORE ABBIA ASSUNTO OBBLIGAZIONI SENZA ESSERE IN GRADO DI ADEMPIERLE OPPURE ABBIA ARRECATO UN DANNO ALLA SUA POSIZIONE ECONOMICA ESPONENDOLO AD ULTERIORI DEBITI [tenuto anche conto che della riforma del diritto fallimentare che anche in materia di concordato ha privilegiato il debitore che continua l’attività imprenditoriale rispetto al debitore che liquida il proprio patrimonio; in altri termini, nel diritto fallimentare riformato emerge chiaramente la strumentalità della conservazione dell’impresa rispetto alla tutela del credito, come evincibile dalla disciplina dell’esercizio provvisorio “purchè non arrechi pregiudizio ai creditori”, art. 104 L.F., e del concordato con continuità aziendale ammissibile a condizione che sia “funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”, 186 bis comma 2 lett. b)].

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Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Bolzoni, 29-01-2018 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

IN SEDE DI RICORSO PER LIQUIDAZIONE DEI BENI, L’ISTANZA DEL SOVRAINDEBITATO DI CONTINUARE AD OCCUPARE L’IMMOBILE OVE RISIEDE È ACCOGLIBILE IN QUANTO NELLO STESSO VIVONO ANCHE I FIGLI MINORI DELLA COPPIA, FINO ALLA VENDITA.

DALLA LIQUIDAZIONE SI ESCLUDE, AI SENSI DELL’ART. 14 TER CO. 6, LA SOMMA MENSILE PARI A 5/6 DEI PROVENTI PERCEPITI DALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA.

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 23-04-2018 – PROPOSTA DI ACCORDO

ANCHE NELLA PROCEDURA PER ACCORDO DI COMPOSIZIONE VIENE ESAMINATO IL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA, DECLINATO NELLA VERIFICA DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E NELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ART. 9, COMMA 3 BIS LETT. A) LEGGE 3/2012), E DELIBATO CONSIDERANDO LE CAUSE DEL DISSESTO.

NON SI RAVVISA COLPOSA DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO ESSENDO LE CAUSE DELLO STESSO RICONDUCIBILI ESSENZIALMENTE ALL’ANDAMENTO NEGATIVO DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E NON ESSENDOVI EVIDENZA DI ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI SENZA LA RAGIONEVOLE PROSPETTIVA DI POTERLE ADEMPIERE, CONFIDANDO VEROSIMILMENTE NELLA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE.

NON SONO OSTATIVI ALL’OMOLOGA ATTI DISMISSIVI DEL PATRIMONIO RISULTANDO DOCUMENTATO  CHE LA LIQUIDITA’ GENERATA E’ STATA IMPIEGATA, ALMENO IN PARTE, PER RIPIANARE I DEBITI ESISTENTI.