Oggetto: Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato – Rettifica della circolare del 3 ottobre 2016 (prot. DAG n. 176638.U) sull’ammissione alla procedura dei crediti vantati da avvocati che esercitano la professione in forma associata.
Con riferimento alla questione dell’interpretazione ed applicazione dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato il 15.7.2016 e concernente la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che, all’esito di apposita interlocuzione interna (avviata su impulso del Consiglio nazionale forense), si è pervenuti alla conclusione per cui debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della legge n. 208/2005, tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria.
A sostegno di tale opzione interpretativa, giova in sintesi riportare quanto opportunamente evidenziato dall’Ufficio legislativo, e in particolare: