Palazzo di Giustizia – misure organizzative

Novità processo penale telematico

Si trasmette quanto inviato dal Procuratore della Repubblica dott. Raffaele Tito in merito alle nuove modalità di deposito di atti da parte dei difensori (all.1).

Ricordiamo inoltre che la facoltà di impugnazione a mezzo pec è ora normativamente prevista dall’art. 24 del D.L. 137/2020 (convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176) – (all. 2).

Tale norma norma disciplina le modalità di deposito ed introduce specifiche ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione.

A titolo di esempio l’art. 24 esclude la possibilità di depositare in via telematica istanze di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali  all’indirizzo pec dalla Cancelleria del Giudice a quo (art. 24 comma 6 quinquies del D.L. 137/2020) prevedendo, in via esclusiva, il deposito dell’atto all’indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all’art. 309 comma 7 c.p.p.

Rilascio copia informatica di provvedimenti esecutivi e diritti di copia

Si inoltra comunicazione del Ministero della Giustizia relativa al rilascio di copia esecutiva di un provvedimento e ai dovuti diritti di copia, e nello specifico se la copia esecutiva in forma di documento informatico debba essere gravata o meno dei diritti di copia.

Come avrete modo di leggere, limitatamente al periodo emergenziale la copia esecutiva in forma di documento informatico non sarà gravata di diritti.

Diversamente la copia esecutiva richiesta in formato analogico sarà gravata, come già accade.

Si precisa che al momento della richiesta attraverso il PCT, dovrà essere specificato come si intende ottenere la copia così che la cancelleria provveda conseguentemente con i relativi adempimenti.