Pratica Forense

DECRETO MILLEPROROGHE 2022: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINIO

Si riporta il testo coordinato della norma modificata con il decreto Milleproroghe 2022, che prevede la riduzione a 16 mesi della durata del tirocinio forense per coloro che si sono laureati con “l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2019/2020” (sessione prorogata al 15 giugno 2021), indipendentemente dalla data in cui si è svolta la seduta di laurea.
Lo stesso era avvenuto l’anno precedente relativamente all’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019.

Per poter beneficiare della riduzione dei 16 mesi, il termine per iscriversi al Registro dei Praticanti ai fini dell’esame di avvocato 2023 è il 1° luglio 2022 in modo da far deliberare l’iscrizione nell’ultima seduta disponibile del 07/07/2022. I 16 mesi di pratica decorrono dalla data in cui il Consiglio delibera l’iscrizione.

Coloro che possono usufruire della riduzione della pratica a 16 mesi dovranno allegare alla richiesta del certificato di compiuta pratica una certificazione/dichiarazione da parte dell’Università attestante il conseguimento della laurea nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020.

Qui il testo coordinato della norma modificata con decreto Milleproroghe


Relativamente alla partecipazione alle udienze si ricorda quanto previsto con delibera del COA del 31 luglio 2020 in merito alla validità dell’assistenza anche alle udienze a trattazione scritta ai fini della pratica. Si informa, inoltre che, in data 18/09/2020 il CNF ha chiarito che la previsione di cui all’art. 6 co.3 del D.L. 8/04/2020 n.22 – la quale ha disposto che il semestre di pratica forense all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19, è da considerarsi posistivamente svolto anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiore al numero minimo – debba essere estesa anche al periodo successivo al 11/05/2020, in quanto l’attività presso gli Uffici giudiziari è fortemente limitata così da non permettere l’acquisizione del numero minimo di presenze richieste da parte del tirocinante.

Consigliere Referente per la Pratica
Avv. Lidia Diomede


Si richiama l’attenzione dei Dottori Praticanti e dei Colleghi sulla disposizione di cui all’art.6 co.3 del D.L. 8.04.2020 n.22 che testualmente recita: “Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016 n. 70.
È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (laurea conseguita entro il 15 giugno 2020 – anno accademico 2018/2019).
Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.”.

Quanto al deposito del libretto nel caso in cui il praticante abbia terminato il semestre di pratica, si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103 del D.L. 18/2020 e dell’art.37 del D.L. 23/2020 i termini amministrativi sono sospesi fino al 15.05.2020.
Fino a quella data, pertanto, non sarà necessario procedere al deposito del libretto.

Del pari successivamente a tale termine si calendarizzeranno i colloqui di fine semestre.

I Dottori Praticanti, in questo periodo, continueranno a formarsi sotto la supervisione del Dominus, esaminando i fascicoli, redigendo pareri e atti secondo le modalità che il Dominus indicherà.

Stiamo verificando con la Scuola Forense le modalità e la tempistica per una ripresa delle lezioni e seguiranno comunicazioni a riguardo.

Per qualsiasi dubbio o eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare via mail la Referente della Commissione Pratica Forense all’indirizzo info@studiodiomede.com.

Cordiali saluti.

La Referente della Commissione Pratica Forense
avv. Lidia Diomede

Delibera COA 31/07/2020 – Riconoscimento ai fini della pratica delle udienze a trattazione scritta


Regolamento attuativo COA del D.M. 70/2016 sul tirocinio professionale forense
(con efficacia per i praticanti iscritti dal 03/06/2016)

Pratica forense presso il Tribunale

Pratica forense presso gli Uffici Giudiziari

Pratica forense presso l’Avvocatura della Regione

Pratica forense presso gli uffici legali dell’INPS

Anticipo semestre di tirocinio presso università

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