Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 02-10-2018 – Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 14-03-19 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

A) Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 02-10-2018

NON È AMMISSIBILE LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SE IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO OFFRE AI CREDITORI IL PAGAMENTO NELLA MISURA DEL 10 -15% LIMITANDOSI A METTERE A DISPOSIZIONE, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, QUALE UNICO CESPITE. UNA PARTE DEL SUO NON ELEVATO STIPENDIO CHE, DERIVANDO DA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL PROSSIMO 30.09.2018 E QUINDI IMMINENTE, È CESPITE NON SOLO FUTURO MA ANCHE DI INCERTA ESAZIONE.

(il Giudicante precisa di non ignorare l’orientamento formatosi in una parte della giurisprudenza di merito – Tribunale di Milano di data 16.11.2017 e Tribunale Rovigo citato dalla ricorrente – secondo cui può accedere alla procedura di liquidazione anche il debitore che non abbia la titolarità di beni mobili o immobili, qualora sia percettore di stipendi, pensioni o quote di TFR, ma non lo ravvisa applicabile alla fattispecie per la seguente ragione: la proposta di liquidazione “di tutti i beni” del debitore presuppone all’evidenza che vi sia un patrimonio da liquidare, e comunque occorre vagliare nel caso concreto la sostenibilità della proposta di liquidazione valutandola con particolare rigore nel caso, come quello di specie, in cui l’unico bene è rappresentato dallo stipendio derivante da un rapporto di lavoro precario)

B) Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, 14-03-19 [decisione sul reclamo avverso il provvedimento A), in cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone aveva deliberato di svolgere intervento adesivo]

IL TRIBUNALE ADERISCE ALL’ORIENTAMENTO PREVALENTE ESPRESSO DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO SECONDO IL QUALE IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SENZA UN PATRIMONIO DA LIQUIDARE COSTITUITO DA BENI IMMOBILI E/O BENI MOBILI MA CONTANDO SOLO SU UN REDDITO COSTITUITO DAL PROPRIO STIPENDIO.

[il Collegio precisa di poter superare la soluzione negativa (supportata da una interpretazione letterale dell’art. 14 ter L. n. 3/2012, secondo la quale la norma fa specifico riferimento alla presenza di beni mobili e immobili da liquidare in assenza dei quali verrebbe meno la stessa ragione dell’istituto, che prevede la nomina di un liquidatore proprio al fine di alienare i beni del debitore e soddisfare i creditori, operazioni del tutto superflue per somme già liquide e trasferibili), sulla base di queste argomentazioni:
a) nella nozione di “beni” di cui all’art. 810 c.c possono rientrare anche le somme di denaro;
b) l’art. 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia;
c) nel patrimonio da liquidare rientreranno ex art. 14 undecies L. n. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori;
d) in difetto di beni da alienare permane comunque l’utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori;
e) l’art. 14 quater L. n. 3/2012 preveda che la risoluzione dell’accordo o la revoca del piano del consumatore consentano la conversione di tali istituti nella procedura di liquidazione, così da desumersi che la procedura liquidatoria sia la più ampia e contenitiva tra procedure previste dalla legge n.
3/2012;
f) il legislatore ha tenuto distinti i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione posto che la valutazione meritoria non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione ma solo quale presupposto per la successiva concessione della eventuale esdebitazione]