Sovraindebitamento – Giurisprudenza Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall’Armellina, 27-12-2018 – ACCORDO DI COMPOSIZIONE

NON È AMMISSIBILE PER CONTRASTO CON L’ART. 8 ULTIMO COMMA LA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL CREDITO PRIVILEGIATO VANTATO DALLA BANCA PER IL MUTUO CONTRATTO PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE IN 166 RATE MENSILI NELLA MISURA DEL 100% DEL CAPITALE E DELL’80% DEGLI INTERESSI

L’art. 8 ultimo comma della l. 3/12 dispone che “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” … nel prevedere la possibilità di una moratoria infrannuale per il pagamento dei creditori prelatizi nell’ipotesi di proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa va interpretata nel senso che laddove non vi sia la previsione della continuazione di attività imprenditoriale il beneficio della moratoria infrannuale non trovi applicazione , trattandosi di un vantaggio riconosciuto a tutela del creditore prelazionario che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, ma necessario all’imprenditore per la prosecuzione della attività, attraverso il suo pagamento – nei limiti del valore del bene stesso – entro un anno dalla omologazione del piano nonché a salvaguardia della continuazione dell’attività imprenditoriale.

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